Negli ultimi giorni il Consiglio Nazionale del Notariato ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito alle nuove tutele a favore degli acquirenti di immobili in costruzione, già introdotte con il dlgs n. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa”, in vigore dal 16 marzo 2019, modificando in parte il dlgs n. 122/2005.
Al fine di chiarire un tema sufficientemente complesso, il Notariato ha individuato 10 punti su cui fornire maggiori chiarimenti, diffusi in maniera integrale sul proprio sito internet.
In particolar modo, il Notariato rammenta come la legge di tutela degli acquirenti degli immobili da costruire è stata introdotta dal dlgs 122/2005 con lo scopo di tutelare le persone fisiche dal rischio che, a causa della crisi dell’impresa costruttrice, si possano subire perdite degli acconti versati per l’acquisto.
Per quanto attiene la tutela per chi compra, il legislatore ha previsto l’obbligo del costruttore di consegnare all’acquirente una fidejussione a garanzia del rimborso, nell’ipotesi di crisi dell’impresa, di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà, e l’obbligo di consegnare all’acquirente, al momento del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa di durata decennale (postuma) che garantisca il risarcimento dei danni materiali e diretti all’immobile, derivati dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi.
Il Notariato rammenta che il legislatore ha dato seguito a tale intervento normativo poiché si è reso conto che la norma, valida per gli acquisti effettuati fino al 15 marzo 2019, poteva essere facilmente aggirata, considerato che le imprese potevano anche non rilasciare le garanzie e, comunque, vendere gli immobili in costruzione. Di qui la necessità di un nuovo intervento per rafforzare le tutele in capo agli acquirenti.
È possibile leggere gli ulteriori 9 chiarimenti sul sito internet notariato.it.