Come si configura il reato di maltrattamento agli animali

L’art. 544 ter c.p., rubricato Maltrattamenti di animali, sancisce che:

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Rileva pertanto il comportamento del colpevole per crudeltà o senza che ve ne sia una ragione. In altri termini, si può parlare di reato solamente quando c’è la coscienza, la consapevolezza e la volontà  di causare una lesione a un animale.

Ma basta il calcio per configurare un reato? È davvero sufficiente un solo calcio per poter configurare il reato di maltrattamenti agli animali? Dipende dalla volontarietà. Chi infatti dà un calcio involontariamente a un cane, non può essere dichiarato responsabile sotto il profilo penale. Può comunque essere costretto a risarcire il danno (per responsabilità  civile) per le cure mediche che il padrone ha affrontato per poter far guarire il proprio animale dalle lesioni.

Per le stesse motivazioni che possono essere facilmente oggetto di valutazione da quanto appena citato, non viene nemmeno punito il calcio come gesto di difesa, ovvero espresso come reazione all’aggressione, reale o potenziale, del cane. Di contro, viene punito il calcio come gesto di offesa, se vi è – ex art. 544 ter c.p. – crudeltà e non vi è una ragione. Le medesime conseguenze, per il reo, sono sussistenti nel momento in cui si sottopone l’animale a sevizie, intendendo come tali anche l’abitudine a sottoporre il cane a comportamenti o a fatiche o a lavori particolarmente duri, in relazione alle sue specifiche caratteristiche.

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