Figlio non voluto, il medico paga il mantenimento

Il medico di base che prescrive un farmaco non idoneo alla contraccezione, nonostante le richieste della donna, può essere condannato per responsabilità medica? Si può configurare un risarcimento dei danni da nascita indesiderata per tale professionista?

Per la recente sentenza n. 4738/2019 della Corte di Cassazione, la risposta è positiva. Si tratta di un’interessante presa di posizione, che estrapoliamo dal novero delle valutazioni della pronuncia, individuando solamente gli estratti di rilievo in materia di danni da nascita indesiderata.

Il caso

La vicenda che ha fatto scaturire la pronuncia della Suprema Corte riguarda una coppia di genitori che ha citato in giudizio il medico di base, domandando il risarcimento per i danni da nascita indesiderata.

Per i genitori, i danni erano diretta conseguenza del fatto che il sanitario, al contrario di quanto gli era stato esplicitamente domandato, aveva prescritto un medicinale che tuttavia non era idoneo alla contraccezione. Proprio in virtù di ciò, i due avevano generato un figlio.

Sulla base di tale ricostruzione, il Tribunale aveva dunque condannato il medico di base a risarcire il danno patrimoniale cagionato dalla propria condotta. Il danno era stato quantificato in 116.237 euro, oltre a interessi legali, quali equivalenza delle spese per il mantenimento della minore.

La lesione personale

Risulta altresì di interesse notare come per gli Ermellini il danno così provocato rientrerebbe nel concesso di lesione personale. Tale sarebbe infatti una gravidanza indesiderata rispetto al diritto sul proprio corpo. La gravidanza è infatti un procedimento fisiologico – sottolineano i giudici della Suprema Corte – ma se è determinata da un terzo contro la volontà della donna, sarebbe in grado di costituire una lesione personale, incidente sull’integrità del corpo e sul diritto della personalità.

Secondo i giudici della Suprema Corte verrebbe violato anche l’art. 1 della l. 194/1978, a tutela del diritto alla procreazione libera e responsabile, secondo cui:

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Riconosciuto il danno per prescrizione medica, pertanto, la gravidanza contro la volontà della donna e la nascita sarebbero lesioni personali subite da quest’ultima, per il cui risarcimento da parte del medico sarebbe tenuta a manleva.

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